Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB,
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i
consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-
bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le
controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività
dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro
cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e
quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile
anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione
extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/

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